Minori stranieri non accompagnati in fuga dall’Ucraina: ecco il Piano del Viminale

Il Piano minori stranieri non accompagnati del Commissario delegato, Francesca Ferrandino, intende fornire linee guida per la gestione dei minorenni stranieri non accompagnati giunti in Italia a seguito del conflitto in Ucraina e si sofferma, innanzitutto, sulla definizione di MSNA, sulle procedure per la loro identificazione e sulla segnalazione alle autorità competenti.

Per quanto riguarda la definizione di MSNA il Piano conferma pienamente quanto già previsto dalla Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 10/3/22: rientrano nella definizione di minori stranieri non accompagnati quanti siano privi di genitori o di adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano.

Secondo questa impostazione devono considerarsi MSNA anche i minori arrivati in Italia con un parente (zia, nonna) o un altro adulto di riferimento (direttore dell’istituto dove erano accolti) in assenza di un provvedimento formale di affido.

Sebbene sia chiara l’intenzione di tutelare il minore dal rischio di tratta o altre situazioni di pericolo, anche a fronte di numeri davvero esigui di segnalazioni ai Tribunali per MSNA ucraini, tuttavia riteniamo necessario leggere il piano alla luce dei principi che regolano la materia, in particolare il superiore interesse del minore.

Crediamo, inoltre, sia essenziale rassicurare le persone in arrivo in Italia che temono che una definizione così ampia di MSNA possa comportare l’allontanamento dei bambini dagli adulti di riferimento e una separazione inaccettabile in un contesto già così fortemente traumatico.

Il Codice Civile dispone che un minore sia allontanato dal contesto in cui vive e collocato in un luogo sicuro quando è in stato di abbandono materiale e morale. In queste circostanze deve, comunque, essere verificata la possibilità di disporre l’affidamento familiare in via prioritaria Il decreto 142/2015, comma 7 quater, modificato dalla Legge Zampa, chiarisce che al collocamento in comunità deve preferirsi il collocamento con familiari idonei a prendersi cura di lui.

Per quanto riguarda nello specifico i profughi ucraini, considerato l’elevato numero di minori accompagnati da parenti/adulti di riferimento cui sono stati affidati dalle famiglie di origine, non si comprende il motivo per cui, a fronte della disponibilità dei familiari, non sia applicabile la procedura di affidamento familiare disposta dai Servizi Sociali affidatari ex art. 4 Legge 184/83, – esattamente come accade per tutti i MSNA.

La prassi, consolidata ed efficace in alcuni territori, prevede che i Servizi sociali incontrino il minore e il parente entro il quarto grado dei MSNA valutando se la situazione sia adeguata alla tutela dei diritti del minore e chiede poi la ratifica dell’affidamento al Tribunale per i minorenni. In questa procedura, più snella rispetto all’avvio delle indagini familiari, trovano comunque applicazione specifiche garanzie procedurali tramite l’ascolto proattivo del minore ed il consenso del suo legale rappresentante (il tutore – anche pro tempore – in assenza di genitori/genitore esercenti/e la responsabilità genitoriale), il vaglio dei Servizi Sociali sull’idoneità della presa in carico del parente/affidatario e  la conseguente ratifica del Tribunale.

Si ritiene, ovviamente, essenziale in questo processo di valutazione garantire il diritto alla effettiva partecipazione del minore tramite l’ascolto proattivo per esaminare se l’affidamento al parente/affidatario risponda al loro superiore interesse

L’allontanamento del minore accompagnato da familiare o adulto di riferimento dovrebbe porsi sempre come estrema ratio, solo nel caso in cui il mantenimento di questo legame non risponda al suo superiore interesse, ovvero quando si trovi in condizioni di abbandono o pericolose.

Per quanto riguarda l’“identificazione” il Piano evidenzia come sia necessaria la presenza del tutore/tutore pro tempore nelle procedure d’identificazione proprio al fine di attivare tempestivamente quelle misure di tutela da parte dei soggetti legittimati alla rilevazione dei bisogni specifici dei MSNA. Si segnala che nella prassi le procedure di identificazione vengono svolte dalle Autorità di PS con successiva presa in carico da parte di un operatore della struttura a cui viene consegnato il verbale ex art. 403 c.c.. Si auspica che la specifica indicata nel Piano possa trovare effettiva e corretta applicazione per canalizzare prontamente le esigenze di protezione di tutti i minori.

Infine, per quanto concerne la procedura indicata per l’accertamento dell’età vengono indicati tra i soggetti autorizzati all’attivazione della procedura le Autorità di primo contatto, il diretto interessato, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità. Tali indicazioni paiono escludere le strutture di accoglienza che non sempre rientrano nelle categorie definite dall’art 359 c.p. e dove, invece e sovente, può riscontrarsi la presenza di un minore erroneamente identificato come maggiorenne e per le cui esigenze di protezione sia da procedere con la dovuta ed urgente segnalazione diretta alla Procura della Repubblica presso il TM competente.

Il Piano sottolinea inoltre che “chiunque sia a conoscenza della presenza, sul territorio italiano, di un minore straniero non accompagnato (nel senso indicato sopra) ha il dovere di accompagnarlo in Questura ove si provvederà a redigere un verbale di consegna-presa in carico al Servizio Sociale/strutture di prima accoglienza (…)”. Crediamo che questa previsione sia particolarmente problematica: come è possibile prevedere che qualunque persona abbia il dovere di sottrarre un minorenne al familiare o all’adulto di riferimento con cui è giunto e/o si trova in Italia per portarlo in Questura? Crediamo che tale prerogativa debba essere esclusiva competenza di quanti possano fare valutazioni sul suo superiore interesse senza il rischio di sottoporre un minore fuggito dalla guerra ad una separazione ingiusta e a traumi ulteriori. 

Il piano ricorda, infine, alcuni principi fondamentali sulla tutela dei MSNA, ad esempio il divieto di respingimento e le misure previste per la loro accoglienza.

 

Foto in copertina CC Paul Bonhomme