Con più di 400 voti a favore, il Parlamento europeo ha oggi approvato l’adozione di una Lista Europea di Paesi di Origine sicuri e modificato in modo significativo la nozione di “Paese terzo sicuro”.
Queste revisioni vanno a emendare il Regolamento Procedure (UE/1348/2024) ancor prima della sua entrata in vigore, riducendo ulteriormente lo spazio di protezione in Europa e i diritti di quanti cercano asilo. Da una parte, la nuova definizione di Paese terzo sicuro estende drammaticamente la possibilità di incanalare l’esame delle domande d’asilo verso Stati terzi, dove i richiedenti potranno essere trasferiti. Dall’altra, l’introduzione di una Lista Europea di Paesi di origine sicuri rafforza l’utilizzo di procedure di frontiera e accelerate.
L’ennesimo tassello verso una sempre più radicale esternalizzazione della gestione delle migrazioni, che rischia di svuotare l’effettività del diritto d’asilo.
Introduzione di una Lista Europea di Paesi di origine sicuri
La votazione di oggi ha introdotto la prima lista comune di Paesi di origine sicuri che include Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia. A questi vanno aggiunti i Paesi candidati all’adesione all’Unione Europea, con alcune eccezioni (conflitto armato internazionale o interno; adozione di misure restrittive per questioni relative ai diritti e alle libertà fondamentali; proporzione di decisioni positive più alta del 20%). Ricordiamo che sono considerati sicuri quei Paesi le cui condizioni generali sono giudicate tali da garantire l’assenza di rischi di persecuzione e di danno grave, elementi su cui si fondano le richieste di protezione internazionale.
L’introduzione di una lista europea non esclude, comunque, la facoltà di ogni Stato di definire una lista nazionale di Paesi di origine sicuri.
La domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente asilo proveniente da un Paese di origine sicuro sarà esaminata con una procedura accelerata o una procedura di frontiera, permettendo quindi l’applicazione di procedure non ordinarie e limitate in termini di garanzie.
La qualificazione di un Paese come “sicuro” non elimina l’obbligo di un esame individuale delle domande di protezione, né impedisce al richiedente di rovesciare la presunzione di sicurezza dimostrando l’esistenza di rischi per la sua specifica persona. Spetterà però al richiedente l’onere di fornire elementi idonei a giustificare la mancata applicazione nel suo caso del concetto di Paese di origine sicuro. Onere che, per le persone provenienti da Paesi di origine sicuri e inserite in procedura di frontiera, rischia di risultare meramente teorico, in considerazione dei tempi estremamente ridotti, del limitato accesso alle informazioni e delle condizioni materiali e psicologiche in cui la domanda viene esaminata. Si determina così, di fatto, un forte indebolimento delle garanzie riconosciute, poiché le persone provenienti da questi Paesi vengono considerate a priori non bisognose di protezione internazionale.
Ampliamento del concetto di “Paese terzo sicuro” e su cosa incide
Il testo oggi sottoposto al voto introduce anche un ampliamento significativo del Paese terzo sicuro, un concetto centrale che incide direttamente sulla possibilità per una persona di vedere esaminata nel merito la propria domanda di protezione internazionale all’interno dell’Unione Europea. Un Paese può essere considerato “Paese terzo sicuro” per un richiedente asilo quando si ritiene che in quello Stato (non di origine) egli possa chiedere e ottenere una protezione effettiva. Qualora le autorità ritengano applicabile tale concetto, la domanda d’asilo viene dichiarata inammissibile, non è quindi esaminata nel merito e la persona può essere trasferita verso il Paese terzo considerato sicuro. In tali casi, inoltre, il richiedente non dispone dell’automatico diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro durante un eventuale ricorso contro la decisione di inammissibilità, con il rischio che il trasferimento venga eseguito prima di un controllo giurisdizionale effettivo.
La nozione costituisce uno quindi degli strumenti principali attraverso cui l’Unione europea può incanalare l’esame delle domande di protezione verso Stati non membri, con conseguenze evidenti sull’accesso effettivo alla protezione.
Il Regolamento Procedure richiedeva l’esistenza di un legame (familiare o biografico) tra la persona e il Paese terzo, affinché questo potesse essere ritenuto sicuro e rendere ragionevole il trasferimento del richiedente verso questo Stato. Accanto al requisito di tale legame, che viene oggi esteso a includere connessioni culturali o linguistiche, vengono riconosciute ulteriori ipotesi che consentiranno di considerare uno Stato terzo come sicuro:
- Il transito nel Paese terzo prima dell’ingresso nell’Unione: anche il semplice passaggio o la permanenza in una zona di frontiera o di transito può essere considerato un collegamento sufficiente, sul presupposto che la persona avrebbe potuto chiedere protezione in quel Paese.
- L’esistenza di un accordo o di un’intesa tra l’Unione europea (o uno o più Stati membri) e il Paese terzo, che preveda l’esame delle richieste di protezione in quello Stato. L’applicazione del concetto si lega così in modo diretto alla conclusione di accordi di natura politica con Paesi terzi in materia migratoria.
L’effetto complessivo non si limita a un’attenuazione del requisito del legame tra il richiedente asilo e il Paese terzo, ma rischia di determinare una sua sostanziale cancellazione: la possibilità di applicare il concetto in presenza di un mero percorso di transito o di un accordo con il Paese terzo consente infatti di prescindere da un collegamento reale tra la persona e quello Stato, trasformando la nozione di Paese terzo sicuro in uno strumento sempre più svincolato dalla situazione individuale del richiedente.
Vengono toccati anche i diritti dei minori stranieri non accompagnati, per i quali l’unica esclusione esplicita riguarda l’applicazione del concetto sulla base di accordi con Paesi terzi. Rimane invece possibile venga loro applicato il concetto di Paese terzo sicuro quando sia ritenuto sussistente un collegamento fondato sul transito, che diventa così un presupposto sufficiente anche nei confronti di una categoria connotata da particolare vulnerabilità.
La modifica rafforza un orientamento già presente nel nuovo quadro europeo in materia di asilo: ampliare il ricorso a meccanismi che consentono di esternalizzare verso Paesi terzi l’esame delle domande di protezione internazionale.