La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che condanna Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: condannate la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica Ceca. Si sono rifiutate di confermarsi al meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale venendo meno agli obblighi europei

La Corte di Lussemburgo ha accolto i ricorsi per  inadempimento presentati dalla Commissione contro Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, per non aver indicato un numero adeguato di posti per ricollocare richiedenti asilo e non aver, di conseguenza, ottemperato ai loro obblighi di ricollocazione.

Nel settembre 2015 partiva il programma di ricollocamento per richiedenti protezione internazionali arrivati in Grecia e in Italia a seguito dello scoppiare della Crisi siriana. La Polonia solo nel dicembre 2015 ha indicato la disponibilità di ricollocare 100 persone, senza però successivamente realizzare tale impegno. L’Ungheria non ha mai indicato disponibilità per ricollocare persone. Mentre la Repubblica ceca ha indicato solo nel Maggio 2016 la disponibilità ad accogliere 50 persone, ricollocandone effettivamente solo 12 dalla Grecia.

La Polonia e l’Ungheria hanno sostenuto davanti alla Corte di essere legittimate a non adempiere le decisioni di ricollocazione in forza dell’articolo 72 TFUE. Quest’articolo prevede che le disposizioni relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (in cui rientra la politica di asilo) non pregiudicano l’esercizio delle responsabilità degli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. La Corte ha ritenuto che l’articolo, una norma derogatoria, debba essere interpretato restrittivamente: “tale articolo non conferisce agli Stati membri il potere di derogare a disposizioni di diritto dell’Unione mediante il mero richiamo agli interessi connessi al mantenimento dell’ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna, ma impone loro di dimostrare la necessità di avvalersi della deroga prevista da detto articolo al fine di esercitare le loro responsabilità in tali materie”.

Per poter invocare che il ricollocamento rappresentava un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, l’Ungheria e la Polonia avrebbero dovuto dimostrare che ogni richiedente rappresentava effettivamente un pericolo attuale o potenziale. Avrebbero dovuto esaminare ogni singola situazione  basandosi su elementi “concordanti, oggettivi e precisi”.

L’articolo 72 TFUE non può essere usato per giustificare una sospensione o cessazione degli obblighi di ricollocamento.

La Repubblica ceca aveva invece presentato a difesa l’argomento del malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione.  La Corte ha stabilito che uno Stato non può basarsi sulla sua valutazione unilaterale sull’efficacia o malfunzionamento del meccanismo di ricollocazione per sottrarsi ai suoi obblighi.

QUI la sentenza.