Le scriventi associazioni, realtà sociali, operatori dell’accoglienza, soggetti impegnati nella tutela dei diritti umani esprimono profonda preoccupazione e formale dissenso rispetto alle comunicazioni diffuse da numerose Prefetture italiane, compresa quella adottata nel territorio di Lecce, con cui viene disposto che i beneficiari di protezione internazionale accolti nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) debbano lasciare le strutture “inderogabilmente” entro termini estremamente ristretti (a Lecce entro le 72 ore) dalla notifica del provvedimento di riconoscimento.
Tale impostazione amministrativa, fondata su un criterio automatico, rigido e standardizzato, appare incompatibile con i principi fondamentali di tutela della dignità umana, con gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano e con il dovere di protezione effettiva delle persone vulnerabili. Il riconoscimento della protezione internazionale non può tradursi paradossalmente nell’immediata espulsione sociale della persona dal circuito dell’accoglienza, soprattutto in assenza di qualsiasi valutazione concreta sulle sue condizioni di vita, sullo stato di salute, sul livello di autonomia raggiunto, sull’esistenza di reti familiari o sociali, sulla disponibilità di un alloggio, di un reddito o di un percorso reale di inclusione.
Imporre a uomini, donne, persone traumatizzate, vulnerabili o prive di mezzi di lasciare una struttura di accoglienza entro sole 72 ore significa esporre molte di esse al rischio immediato di marginalità estrema, grave precarietà abitativa, sfruttamento lavorativo, esclusione sociale e, nei casi più critici, alla condizione di senza dimora. Una misura di tale rigidità rischia inoltre di interrompere percorsi terapeutici, psicologici, sanitari e sociali costruiti nel tempo, compromettendo processi di integrazione già fragili e aggravando situazioni di vulnerabilità personale che la normativa nazionale ed europea impone invece di proteggere. La tutela della persona umana non può essere ridotta a un mero adempimento burocratico né subordinata esclusivamente a logiche emergenziali o contabili.
La Costituzione italiana riconosce nella dignità umana un principio supremo dell’ordinamento:
- l’art. 2 tutela i diritti inviolabili dell’uomo;
- l’art. 3 impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza delle persone;
- l’art. 10, comma 3, garantisce il diritto d’asilo;
- l’art. 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo;
- l’art. 97 impone alla Pubblica Amministrazione criteri di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento.
La Corte Costituzionale ha più volte affermato che la dignità della persona costituisce un limite invalicabile all’azione amministrativa e che i diritti fondamentali non possono essere compressi da esigenze esclusivamente finanziarie o organizzative (Corte Cost., sentenze n. 252/2001; n. 275/2016). Il rispetto della dignità umana rappresenta un valore assoluto e inderogabile. L’art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea stabilisce che “la dignità umana è inviolabile” e deve essere rispettata e tutelata. L’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo vieta trattamenti inumani o degradanti, principio che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha applicato anche alle condizioni materiali di vita delle persone migranti e rifugiate. Nella sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia (CEDU, Grande Camera, 21 gennaio 2011), la Corte ha chiarito che l’abbandono istituzionale di persone richiedenti o beneficiarie di protezione internazionale in condizioni di estrema precarietà può integrare una violazione dell’art. 3 CEDU.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha inoltre affermato che gli Stati membri sono tenuti a garantire condizioni di accoglienza compatibili con la dignità umana e a prevenire situazioni di indigenza materiale incompatibili con i diritti fondamentali (CGUE, causa C-79/13, Saciri; causa C-233/18, Haqbin).
Le direttive europee in materia di accoglienza e il D.Lgs. n. 142/2015 impongono inoltre una valutazione individuale delle condizioni di vulnerabilità, con particolare attenzione alle persone affette da problematiche sanitarie o psicologiche, vittime di tratta, torture o violenze, nonché ai soggetti socialmente fragili. A ciò si aggiunge un ulteriore profilo di criticità amministrativa e giuridica concernente il rilascio del titolo di soggiorno successivo al riconoscimento della protezione internazionale. La circolare del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2023, pur ribadendo la cessazione delle misure di accoglienza a seguito del riconoscimento della protezione, prevede espressamente che l’uscita dal circuito dell’accoglienza possa avvenire anche prima della materiale consegna del permesso di soggiorno elettronico. Tuttavia, tale previsione presuppone quantomeno che la persona abbia già formalmente avviato la procedura di rilascio del nuovo titolo di soggiorno e abbia potuto eleggere un domicilio effettivo, spesso coincidente proprio con l’indirizzo del CAS ospitante.
Un allontanamento forzato e immediato dalla struttura prima ancora dell’avvio delle procedure amministrative relative alla richiesta del permesso di soggiorno rischia di lasciare la persona priva non solo di un alloggio, ma anche di un riferimento anagrafico e amministrativo essenziale per il perfezionamento della propria posizione giuridica sul territorio nazionale.
Tale circostanza può determinare gravi conseguenze pratiche:
- difficoltà nella ricezione delle comunicazioni della Questura;
- impossibilità di dimostrare un domicilio stabile;
- ostacoli nell’accesso ai servizi sanitari, lavorativi e sociali;
- ritardi nel rilascio del titolo di soggiorno definitivo;
- condizioni di irregolarità di fatto incompatibili con la finalità stessa della protezione riconosciuta;
- ricadute dirette sul sistema dei servizi sociali locali in ordine alla presa in carico contestuale di un rilevante numero di migranti “fuorisusciti” dalle strutture CAS.
Ulteriore elemento di grave incertezza riguarda l’individuazione del dies a quo del termine di 72 ore previsto dalle comunicazioni prefettizie. Se infatti tale termine può risultare relativamente determinabile nei casi di riconoscimento disposto direttamente dalla Commissione Territoriale, assai più problematica appare la sua applicazione nei casi in cui il riconoscimento della protezione internazionale intervenga a seguito di pronuncia favorevole del Tribunale Civile- Sezione Specializzata, nell’ambito del ricorso avverso il diniego della protezione internazionale.
In tali ipotesi, la comunicazione del provvedimento giurisdizionale viene normalmente notificata al difensore di fiducia e solo successivamente trasmessa da questi alla persona interessata. Ne consegue che il momento della concreta conoscenza del provvedimento da parte del beneficiario può non coincidere né con la data di deposito della sentenza né con quella della comunicazione telematica all’avvocato. Sarà poi la parte a darne notizia all’Ente gestore. L’indeterminatezza del momento effettivo di “notifica” alla persona interessata e di seguito all’Ente gestore rende pertanto irragionevole e giuridicamente problematica l’applicazione automatica del termine di 72 ore, soprattutto laddove si pretenda di trasferire sugli Enti Gestori il peso economico di ritardi non imputabili né agli stessi enti né ai beneficiari dell’accoglienza. Non può infatti ricadere sugli Enti Gestori la responsabilità economica derivante dai tempi tecnici di trasmissione dei provvedimenti giudiziari, dalle modalità di comunicazione tra difensore e assistito e tra assistito ed ente di accoglienza o dalla complessità delle procedure amministrative successive al riconoscimento giudiziale della protezione. Una simile impostazione finisce per scaricare sul privato sociale e sugli enti dell’accoglienza conseguenze derivanti da fisiologiche tempistiche, in violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e leale collaborazione istituzionale.
Per tali ragioni, appare giuridicamente e umanamente inaccettabile qualsiasi prassi amministrativa che:
- preveda automatismi generalizzati di cessazione dell’accoglienza;
- imponga l’uscita entro termini rigidamente prefissati senza alcuna valutazione individualizzata;
- ignori le condizioni concrete delle persone coinvolte;
- interrompa percorsi di inclusione e tutela;
- esponga persone vulnerabili a condizioni di grave marginalità sociale;
- scarichi integralmente sugli Enti Gestori e sul privato sociale le conseguenze sociali, amministrative ed economiche derivanti dall’abbandono delle persone accolte.
Particolarmente grave appare inoltre il tentativo di escludere preventivamente ogni responsabilità dell’Amministrazione rispetto alle permanenze successive alle 72 ore. Gli obblighi di tutela dei diritti fondamentali derivanti dalla Costituzione, dalla normativa europea e dalle convenzioni internazionali non possono essere elusi mediante formule amministrative standardizzate.
Lo Stato non può riconoscere formalmente una protezione giuridica e, contestualmente, privare la persona degli strumenti minimi necessari per renderla concretamente effettiva. Il diritto alla protezione internazionale non può trasformarsi in un improvviso vuoto di tutela. Tale circostanza assume contorni ancora più preoccupanti laddove si immagini che fra gli accolti nel sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria vi sono spesso anche persone portatrici di vulnerabilità e che costoro, pur essendo state le specifiche fragilità rappresentate per tempo, rischiano paradossalmente proprio a seguito del riconoscimento di una forma di protezione di ritrovarsi privi di accoglienza, nelle
more di un auspicato inserimento nel Sistema di Accoglienza ed Integrazione (SAI).
Si chiede pertanto ed in via d’urgenza la convocazione di un Tavolo Tecnico presso la Prefettura di Lecce per discutere congiuntamente i seguenti punti all’ordine del giorno, per i quali sin da ora si richiede:
1. l’immediata sospensione delle disposizioni che prevedono l’uscita automatica entro 72 ore;
2. l’adozione di valutazioni individuali effettive per ogni singolo caso;
3. la garanzia dell’avvio delle procedure amministrative relative quantomeno alla richiesta del titolo di soggiorno;
4. la predisposizione di percorsi di accompagnamento graduale all’autonomia;
5. il coordinamento con i servizi sociali territoriali e con il sistema SAI;
6. la tutela prioritaria delle persone vulnerabili e il loro immediato inserimento nelle strutture SAI;
7. il rispetto integrale dei principi di dignità umana, proporzionalità, solidarietà e non abbandono.
Si chiede altresì che gli oneri derivanti dalla permanenza presso le strutture CAS dei titolari di protezione oltre il termine delle 72 ore, e per il tempo strettamente necessario a dar luogo ad un’uscita graduata ed ancorata alla valutazione delle posizioni individuali, non venga posta a carico degli enti gestori. Una società democratica si misura dalla capacità di proteggere le persone nel momento della loro maggiore fragilità. Nessuna esigenza amministrativa può giustificare pratiche che rischiano di produrre esclusione sociale, precarietà estrema e violazioni della dignità umana ai danni di persone cui lo Stato ha appena riconosciuto il diritto alla protezione.
Le organizzazioni firmatarie:
Camera Avvocati Immigrazionisti Pugliesi
Consiglio Italiano per i Rifugiati
Arci Lecce Solidarietà Soc. Coop.
Fondazione Emmanuel
Rinascita Soc. Coop. Soc.
Philos Multiculturale
Consorzio Sale della Terra
Gruppo Umana Solidarietà
Terzo Millennio